Risale ormai al lontano 1991 la normativa di cui alla legge n.281, che impone a tutti i proprietari di cani di iscrivere il proprio animale all’anagrafe canina regionale, identificandolo attraverso un microchip sottocutaneo. Questa piccola operazione viene eseguita dal medico veterinario, in maniera rapida e senza anestesia, mediante l'applicazione di un apposito microchip che potrà essere effettuata esclusivamente dai veterinari pubblici competenti per territorio e da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale. La legge dello Stato, recepita da ogni singola Regione, prevede anche: -l’obbligo di registrazione del cane di età superiore ai due mesi all’anagrafe territorialmente competente; -la comunicazione in caso di cessione del cane ad altro proprietario, relativamente alla quale si consiglia sempre di procedere ad un documento scritto completo di tutti gli estremi di identificazione dell’animale, del vecchio e del nuovo proprietario; -l’avviso alla AUSL competente in caso di decesso del cane, tramite comunicazione scritta di cui possa essere provato l’invio e la ricezione (quindi un fax, una comunicazione via pec o una raccomandata A/R); -il divieto di vendita di cani di età inferiore ai due mesi nonché di cani non identificati e registrati. -l’obbligo per i singoli Comuni di procedere, sotto la diretta responsabilità del Sindaco, al censimento e relativa registrazione dei cani randagi; - l’obbligo del passaporto per gli spostamenti all’estero di tutti gli animali di compagnia. Il passaporto viene rilasciato dal servizio veterinario della Ausl competente e ha lo scopo di attestare le vaccinazioni che sono state eseguite. Nel caso di un eventuale trasferimento che non sia provvisorio od occasionale, il proprietario dovrà comunicarlo alla regione di provenienza e sarà obbligato, successivamente, a contattare l’anagrafe della regione ospitante per una nuova iscrizione dell’animale, pena sanzioni pecuniarie. Ma perché il microchip è così importante? Il microchip è lo strumento che garantisce ai nostri animali la possibilità di avere una vera e propria carta d’identità. In caso di smarrimento, infatti, sarà possibile avvertire le Autorità e il tuo veterinario di riferimento, i quali potranno rintracciare il cane attraverso il dispositivo di lettura. È consigliabile, ad ogni modo, dotare il tuo amico a quattro zampe di collare e targhetta identificativa, sulla quale scrivere un numero di telefono reperibile, così potrai facilmente essere contattato da chi dovesse ritrovarlo. Il microchip, dunque, è un dispositivo che serve alla tutela del tuo cane, in quanto, certifica e attesta non solo la sua esistenza, ma anche i dati indispensabili per risalire al suo proprietario. Non dimentichiamoci, anche, che il microchip ha la funzione indispensabile di risalire al proprietario anche nel caso in cui questi ponga in essere condotte penalmente sanzionabili, come il reato di abbandono o di maltrattamento di animali. Adottare un cane randagio, atto di immensa generosità, significa anche dover provvedere ad alcuni adempimenti, fondamentali per la sua e per la nostra tranquillità. Provvediamo quindi al microchip dal nostro veterinario di fiducia ed alla successiva iscrizione all’anagrafe canina territorialmente competente (nella nostra provincia di residenza). Un caso realmente accaduto qualche anno fa: un signore di Varazze, in Liguria, si è visto denunciato da altra persona che affermava di essere proprietaria del cane, e che, per questo, lo aveva querelato per appropriazione indebita. Dopo aver seguito l’auto per qualche metro, il cane era spontaneamente salito a bordo del signore e, non essendo dotato né di microchip né di targhetta identificativa, il signore poi querelato aveva deciso di portarlo con sé. Nel giro di pochi giorni aveva anche provveduto a registrare il suo nuovo amico all’anagrafe e ad identificarlo tramite microchip. Dopo diversi mesi il presunto primo proprietario si era rifatto vivo reclamando la “restituzione” del cane, senza però poter mostrare la documentazione richiesta che attestasse la legittima proprietà sul cagnolino, in quanto, a suo tempo, non aveva ottemperato agli adempimenti di legge. La pronuncia della Cassazione ha stabilito che non esiste appropriazione indebita se si adotta un cane che non presenti segni di riconoscimento e non sia registrato all’anagrafe canina, ritenendo rilevante l’assoluta buona fede del nuovo proprietario e affermando che il fatto non costituisce reato, dato che l’animale non può essere considerato come cosa d’altri smarrita. Dare al nostro cane un’identità che possa essere attestata in ogni momento e per qualunque evenienza tramite il microchip, significa tutelarlo. Non scordiamolo mai.
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TERZA ED ULTIMA PARTE Concludiamo la nostra breve disamina su animali e condominio e, facendo seguito a quanto già espresso sulla legge del 2013, sottolineiamo come essa non sia retroattiva ed abbia quindi efficacia a partire dalla sua entrata in vigore, non essendo quindi in alcun modo applicabile ai regolamenti condominiali approvati in precedenza. Ciò comporta che se quindi il regolamento condominiale che vietava la permanenza degli animali da compagnia è stato approvato prima del 18 giugno 2013, tale divieto non potrà essere annullato, anche se su questo specifico punto i pareri - come di consueto- non sono concordi. Si rilevano infatti una tesi restrittiva che richiama il principio di irretroattività secondo cui la normativa recente sarebbe efficace solo per l'avvenire con esclusione dei regolamenti di tipo contrattuale, che conserverebbero quindi la loro idoneità per così dire strutturale a prevedere limitazioni alla proprietà privata anche vietando la detenzione e il possesso degli animali da parte del condomino, trovando il loro unico limite nell'inderogabilità delle norme imperative e di interesse pubblico. Ma si rileva anche una tesi estensiva, secondo la quale il nuovo disposto normativo comporterebbe la caducazione di ogni norma regolamentare contrastante, sia di natura assembleare che contrattuale, in ragione di una nullità sopravvenuta. Certamente, allo stesso modo, la natura privatistica di un contratto di locazione fa sì che il locatario possa inserire una clausola di divieto alla detenzione di animale da compagnia nel proprio appartamento, clausola legittima in ragione- appunto- della natura del contratto in questione.
Senza dubbio si tratta di materia oggetto di grande fermento, nell'ambito della quale debbono comunque contemperarsi vari interessi anche potenzialmente confliggenti, ma non in grado comunque di arrestare le istanze di tanta parte della popolazione, per la quale gli animali di casa divengono sempre più membri della famiglia, e devono godere- in maniera a nostro giudizio condivisibile- di adeguati diritti, ma nel contempo essere sottoposti a correlati doveri. Continueremo la rubrica esaminando problematiche varie con i prossimi contributi. Seguiteci e rivolgete i vostri quesiti! |
L'Avvocato rispondeEventuali quesiti o problematiche possono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica [email protected]
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