TERZA ED ULTIMA PARTE Concludiamo la nostra breve disamina su animali e condominio e, facendo seguito a quanto già espresso sulla legge del 2013, sottolineiamo come essa non sia retroattiva ed abbia quindi efficacia a partire dalla sua entrata in vigore, non essendo quindi in alcun modo applicabile ai regolamenti condominiali approvati in precedenza. Ciò comporta che se quindi il regolamento condominiale che vietava la permanenza degli animali da compagnia è stato approvato prima del 18 giugno 2013, tale divieto non potrà essere annullato, anche se su questo specifico punto i pareri - come di consueto- non sono concordi. Si rilevano infatti una tesi restrittiva che richiama il principio di irretroattività secondo cui la normativa recente sarebbe efficace solo per l'avvenire con esclusione dei regolamenti di tipo contrattuale, che conserverebbero quindi la loro idoneità per così dire strutturale a prevedere limitazioni alla proprietà privata anche vietando la detenzione e il possesso degli animali da parte del condomino, trovando il loro unico limite nell'inderogabilità delle norme imperative e di interesse pubblico. Ma si rileva anche una tesi estensiva, secondo la quale il nuovo disposto normativo comporterebbe la caducazione di ogni norma regolamentare contrastante, sia di natura assembleare che contrattuale, in ragione di una nullità sopravvenuta. Certamente, allo stesso modo, la natura privatistica di un contratto di locazione fa sì che il locatario possa inserire una clausola di divieto alla detenzione di animale da compagnia nel proprio appartamento, clausola legittima in ragione- appunto- della natura del contratto in questione.
Senza dubbio si tratta di materia oggetto di grande fermento, nell'ambito della quale debbono comunque contemperarsi vari interessi anche potenzialmente confliggenti, ma non in grado comunque di arrestare le istanze di tanta parte della popolazione, per la quale gli animali di casa divengono sempre più membri della famiglia, e devono godere- in maniera a nostro giudizio condivisibile- di adeguati diritti, ma nel contempo essere sottoposti a correlati doveri. Continueremo la rubrica esaminando problematiche varie con i prossimi contributi. Seguiteci e rivolgete i vostri quesiti!
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