PARTE SECONDANel trattare la materia con un’auspicata oggettività, pur senza dimenticare il Cuore, che anima Amici con la Coda, bisogna comunque sottolineare che occorre rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal marzo 2009, che prevede, tra le altre, l'obbligo per i proprietari di mantenere pulita l'area di passeggio degli animali (con particolare riguardo alla raccolta delle deiezioni), nonché di utilizzare sempre il guinzaglio e, in caso di animali particolarmente aggressivi, di usare la museruola. E' sempre prevista, in ogni caso, la responsabilità civile del proprietario in caso di danni o lesioni a persone, altri animali o cose. Ricordiamo inoltre che gli altri condomini, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali ricorrano gli estremi per una tutela volta a far cessare la turbativa in ragione della violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex Codice Civile nonché sul minor godimento delle parti comuni, possono richiedere un provvedimento d'urgenza al competente Tribunale, con conseguente cessazione della turbativa ed eventuale allontanamento dell'animale dall'abitazione. Certo è che tali situazioni incresciose, con un minimo di civiltà e di educazione, possono certamente essere evitate, o quanto meno prevenute. Di contro, gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni, anche se è evidente come una certa vaghezza della formulazione del disposto lascia ampi margini di opinabilità in caso di contenzioso. Per fortuna, comunque, il reato esiste, e la punibilità di condotte di tale genere si fa sempre più strada nella coscienza civile e quindi nelle pronunce giurisprudenziali: si tratta infatti della fattispecie penale che punisce l'abbandono di animali e che prevede pene per chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, nonché per chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Sul punto, una recente Cassazione ha ritenuto circostanza idonea a provare il malessere di un animale ed a configurare quindi il reato di cui sopra anche l'abbaiare incessante del cane, spia di uno stato fisico e psichico dell'animale, appunto essere senziente. Quello che è certo è che anche coloro che non gradiscono la presenza di animali in condominio dovranno attenersi ad alcune regole di comportamento: non solo non si potrà vietare in alcun modo al vicino di casa di possedere un animale ("In tema di condominio negli edifici, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva"), ma non si potranno neanche attuare iniziative repressive nei confronti delle colonie feline, che in base alla legge hanno diritto alla territorialità e qualsiasi forma di allontanamento attuata nei loro confronti è da considerare appieno come maltrattamento.
Tale connotazione viene però a decadere nel momento in cui si debba intervenire per comprovate motivazioni di carattere igienico- sanitario. Come potete leggere le problematiche che scaturiscono da questo tema sono moltissime, e decisamente ad ampio raggio. Seguiteci sempre, nei prossimi post svilupperemo ancora il tema e cercheremo di capire meglio per poter tutelare i diritti dei nostri amici pelosi, e la nostra tranquillità.
7 Commenti
Ciao, collaboro con Monica ed ho adottato da lei una gatta (Alice, lo scorso anno) e un cane (Luke, quest'anno). Monica mi ha suggerito di scriverti, perché il caso vuole che il nostro amministratore/tiranno vuole effettuare un censimento e chiedere all'assemblea condominiale (di cui si accaparra anche a proprio nome le deleghe) di porre un limite al numero di animali concessi e vietare l'ascensore ai cani.
Rispondi
Avv. Francesca Piroli
6/7/2018 23:01:51
Cara Imelda,
Rispondi
Imelda
8/7/2018 18:26:32
Io non so come accedere alla tua mail privata, comunque: vivo in questo appartamento dal '92 e il regolamento non ha alcuna proibizione di alcun genere, ma da un anno e mezzo il figlio dell'amministratore usufruisce dell'appartamento della madre per uso ufficio e di punto in bianco ha chiesto (mi è stato riferito) a gran voce durante l'ultima assemblea che si procedesse come ti dicevo.
Avv. Francesca Piroli
8/7/2018 22:48:26
La mia email è indicata in alto a destra in questa pagina: [email protected]
Rispondi
Imelda
10/7/2018 22:05:31
Svusa, sto cercando di reperire informazioni sulla riunione di ieri sera. Appena so qualcosa ti scrivo in privato. Grazie per la disponibilità.
Rispondi
Avv. Francesca Piroli
10/7/2018 22:39:06
Buonasera Imelda,
Rispondi
Lascia una Risposta. |
L'Avvocato rispondeEventuali quesiti o problematiche possono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica [email protected]
|