PARTE SECONDA
Ricordiamo inoltre che gli altri condomini, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali ricorrano gli estremi per una tutela volta a far cessare la turbativa in ragione della violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex Codice Civile nonché sul minor godimento delle parti comuni, possono richiedere un provvedimento d'urgenza al competente Tribunale, con conseguente cessazione della turbativa ed eventuale allontanamento dell'animale dall'abitazione. Certo è che tali situazioni incresciose, con un minimo di civiltà e di educazione, possono certamente essere evitate, o quanto meno prevenute.
Per fortuna, comunque, il reato esiste, e la punibilità di condotte di tale genere si fa sempre più strada nella coscienza civile e quindi nelle pronunce giurisprudenziali: si tratta infatti della fattispecie penale che punisce l'abbandono di animali e che prevede pene per chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, nonché per chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Sul punto, una recente Cassazione ha ritenuto circostanza idonea a provare il malessere di un animale ed a configurare quindi il reato di cui sopra anche l'abbaiare incessante del cane, spia di uno stato fisico e psichico dell'animale, appunto essere senziente.
Tale connotazione viene però a decadere nel momento in cui si debba intervenire per comprovate motivazioni di carattere igienico- sanitario. Come potete leggere le problematiche che scaturiscono da questo tema sono moltissime, e decisamente ad ampio raggio.
Seguiteci sempre, nei prossimi post svilupperemo ancora il tema e cercheremo di capire meglio per poter tutelare i diritti dei nostri amici pelosi, e la nostra tranquillità.