PARTE PRIMASi tratta di una delle innumerevoli fonti di attriti e contenziosi: protagonisti animali e condominio. Ma la legge, esattamente, cosa dice? Quali sono i diritti degli animali che vivono in un condominio e quali sono le strategie difensive dei loro familiari che spesso si vedono negata la possibilità di introdurre un animale all’interno del condominio stesso? La legge di riferimento in materia è la 220 del 2012, integrata nel giugno 2013 con l'inserimento dell'articolo 13, che si occupa di disciplinare la permanenza degli animali negli appartamenti: non è infrequente, infatti, imbattersi in regolamenti di condominio che vietano in maniera più o meno assoluta di detenere animali da compagnia in appartamento. Ebbene, tale divieto contrasta non solo con la disposizione di cui sopra, poiché le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o di detenere gli animali da compagnia, ma anche con la nuova formulazione dell'art. 1138 del Codice Civile, che ha disposto quanto sopra. Certamente si osserva un cambiamento anche culturale, da molti auspicato e ritenuto tuttavia ancora insufficiente, ove nel primo testo di riforma il divieto riguardava "gli animali da compagnia", mentre proprio di recente è stato riconosciuto "un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia nell'ambito dell'attuale ordinamento giuridico" che "impone di ritenere che l'animale non possa più essere collocato nell'area semantica concettuale delle cose" ma "deve essere riconosciuto anche come essere senziente". Il Tribunale di Milano richiamando tali principi, ha ritenuto che "il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia e per tali motivi va collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore". Nel caso di cui viene ad occuparsi il Tribunale di Milano, viene stabilito che i gatti di famiglia restino a vivere nell’ambiente domestico della figlia minorenne e della moglie, che provvederà alle spese ordinarie, mentre quelle straordinarie saranno sostenute in ugual misura da entrambi i coniugi. Così, in precedenza, il Tribunale di Varese, aveva riconosciuto ad una persona anziana e malata, soggetta all' amministrazione di sostegno, un vero e proprio diritto soggettivo all' animale da compagnia, assecondando il desiderio della stessa di poter frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in casa di riposo. Nel caso in questione, la beneficiaria, rimasta sola e priva degli affetti familiari, ricoverata in una struttura per anziani che non ammetteva gli animali, ha ottenuto il riconoscimento del diritto di poter vedere il suo cane, da anni con lei convivente ed al quale era molto legata: il giudice ha infatti disposto che tra i compiti dell’amministratore di sostegno rientri anche la cura del cane affidato, a spese dell’assistita, attraverso la nomina di un ausiliario che abbia il compito, nella vicenda, di ospitare il cane. Del resto, il concetto di animale inteso come “essere senziente” è già contenuto nel Trattato comunitario di Lisbona del dicembre 2007, ove si afferma che “L’Unione e gli stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”. Ed alla stessa logica di valorizzazione del rapporto fra uomo ed animali, anche il Codice del Turismo che ha sancito l’obbligo dello Stato di “promuovere ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito”. Insomma, la sostituzione della locuzione "da compagnia" nella stesura finale del nuovo testo dell'art. 1138 del Codice Civile con quella dell'aggettivo animali "domestici", non può certo essere qualificata come meramente stilistica, ma appare rispondente ad un profondo cambiamento della coscienza sociale che si rifrange poi nell'ambito giuridico. La differenza, tuttavia, potrebbe dare vita a nuovi contenziosi dovendosi definire con esattezza quali siano gli animali che possano essere inquadrati all'interno della categoria in questione. Tanto per fare un esempio, gli animali esotici come i serpenti possono essere detenuti senza limitazione alcuna oppure no? Il criceto o il furetto sono animali domestici? Cercheremo di rispondere a questi quesiti con il prossimo contributo. Seguiteci!
4 Comments
Laura
2/7/2018 21:35:29
Iniziativa veramente interessante ed utile quella di questo spazio dedicato ai diritti degli animali....il linguaggio è chiaro. Grazie mille!
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Nino
6/7/2018 15:42:55
Molti pensano che la passione e l'amore per gli animali siano sentimenti appartenenti a persone un po' romantiche, prive di concretezza, e un po' distaccate dalla realtà. Il bell'intervento dell'avv. Piroli, pieno di competenza e chiarezza, ci ricorda che amare gli animali vuol dire stare "in questo mondo" e affrontare tanti problemi pratici, spesso generati dall'insensibilità degli uomini. Questa iniziativa è utilissima, e spero di leggere presto altri interventi come questo!
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Ilaria
6/7/2018 17:18:12
L'avvocato Piroli colpisce sempre nel segno, e con il suo linguaggio limpido e puntuale riesce a rendere alla portata di tutti e a chiarire le tematiche a volte "ingarbugliate" che si devono affrontare quando al nostro fianco c'è un amico a quattro zampe.
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Maria
23/7/2018 16:01:55
Finalmente ci sentiamo meno soli. L'avvocato Piroli e i - purtroppo ancora pochi - suoi colleghi che si dedicano a questi temi, ci aiutano a capire quali sono i diritti dei nostri amici con la coda. Sono diritti e non favori. Non conosco bene la storia, ma penso che tanti soggetti (come le donne o le minoranze di vario tipo) che hanno lottato per i propri diritti, abbiano dovuto superare gli stessi schemi mentali prevalenti nelle rispettive epoche. Solo che quei gruppi potevano lottare direttamente. I nostri amici hanno bisogno di difensori e l'avvocato va ringraziato anche per questo.
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