L' AVVOCATO RISPONDE
A cura dell'Avvocato Francesca Piroli
A cura dell'Avvocato Francesca Piroli
Quesito 1
l'iscrizione all'anagrafe canina è obbligatoria?
in caso di mancata iscrizione il proprietario rischia qualcosa?
l'iscrizione all'anagrafe canina è obbligatoria?
in caso di mancata iscrizione il proprietario rischia qualcosa?
RISPOSTA
"L'iscrizione è obbligatoria ed avviene mediante apposita richiesta nella quale si devono indicare i dati anagrafici del proprietario ed i dati segnaletici del cane (razza, età, sesso, tipologia del mantello e della taglia). Contestualmente si procede all'applicazione del microchip; questo è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso.
La prestazione è soggetta a ticket secondo un preciso tariffario regionale, a seconda della regione in cui avviene tale operazione.
Il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina entro 60 giorni di età o entro 30 giorni dall'entrata in possesso qualora si tratti di cane adulto, proveniente da fuori regione, e già iscritto all’anagrafe del luogo di provenienza. Qualora si entri in possesso di un cane adulto non iscritto si deve provvedere immediatamente alla sua iscrizione.
Tale operazione viene compiuta presso gli Uffici di Sanità Pubblica Veterinaria della USL di competenza oppure presso Veterinari liberi professionisti abilitati.
Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo deve inoltre comunicare per iscritto:
1) la scomparsa dell'animale entro il terzo giorno successivo all'evento; 2) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza entro e non oltre 15 giorni da quando si è verificato il fatto.Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza della norma "
Sono previste sanzioni da € 103,00 ad € 622,00 per i proprietari e detentori a qualsiasi titolo qualora non abbiano provveduto all'iscrizione del proprio cane all‘ Anagrafe Canina ed alla sua identificazione , nonché per coloro che non abbiano comunicato la morte o la cessione del proprio cane."
"L'iscrizione è obbligatoria ed avviene mediante apposita richiesta nella quale si devono indicare i dati anagrafici del proprietario ed i dati segnaletici del cane (razza, età, sesso, tipologia del mantello e della taglia). Contestualmente si procede all'applicazione del microchip; questo è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso.
La prestazione è soggetta a ticket secondo un preciso tariffario regionale, a seconda della regione in cui avviene tale operazione.
Il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina entro 60 giorni di età o entro 30 giorni dall'entrata in possesso qualora si tratti di cane adulto, proveniente da fuori regione, e già iscritto all’anagrafe del luogo di provenienza. Qualora si entri in possesso di un cane adulto non iscritto si deve provvedere immediatamente alla sua iscrizione.
Tale operazione viene compiuta presso gli Uffici di Sanità Pubblica Veterinaria della USL di competenza oppure presso Veterinari liberi professionisti abilitati.
Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo deve inoltre comunicare per iscritto:
1) la scomparsa dell'animale entro il terzo giorno successivo all'evento; 2) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza entro e non oltre 15 giorni da quando si è verificato il fatto.Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza della norma "
Sono previste sanzioni da € 103,00 ad € 622,00 per i proprietari e detentori a qualsiasi titolo qualora non abbiano provveduto all'iscrizione del proprio cane all‘ Anagrafe Canina ed alla sua identificazione , nonché per coloro che non abbiano comunicato la morte o la cessione del proprio cane."
QUESITO 2
In spiaggia posso andare con il mio cane?
In spiaggia posso andare con il mio cane?
Attualmente, nessuna legge nazionale regolamenta l’accesso degli animali alle spiagge libere e alle acque demaniali. Pertanto, in assenza di espliciti divieti regionali, comunali o delle autorità marittime valgono le regole generali che prevedono l’obbligo di guinzaglio e/o museruola. E' però importante informarsi sull’esistenza di provvedimenti locali.
La Regione Emilia Romagna ha infatti emanato un’Ordinanza (N. 1/2018) con cui ha previsto che i Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare le aree dove è consentito l’accesso dei cani sulla battigia e nello specchio d’acqua antistante, purché i cani stessi siano in regola con tutte le prescrizioni di legge e purché non siano pericolosi né arrechino disturbo alla quiete pubblica. |
Come nel caso dei giardini e parchi pubblici, in ogni caso, gli eventuali divieti devono essere proporzionati, ben motivati e circostanziati, formalmente corretti nonché chiaramente comunicati all’utenza, per essere considerati legittimi.
Sono sempre esclusi da qualsiasi limitazione di accesso a cani di salvataggio impegnati per i servizi di salvamento e i cani guida per non vedenti.
Sempre a proposito dell’accesso dei cani alle spiagge, si precisa che, l’esistenza di aree attrezzate dove si possono portare gli animali non apre alla facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, sempre per questioni igieniche e di pulizia.
E' bene poi ricordare anche che il titolare della concessione su una spiaggia può vietare l’accesso agli animali nel proprio lido e stabilimento balneare o, al contrario, può chiedere al Comune un’autorizzazione a consentirne la presenza.
Sono sempre esclusi da qualsiasi limitazione di accesso a cani di salvataggio impegnati per i servizi di salvamento e i cani guida per non vedenti.
Sempre a proposito dell’accesso dei cani alle spiagge, si precisa che, l’esistenza di aree attrezzate dove si possono portare gli animali non apre alla facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, sempre per questioni igieniche e di pulizia.
E' bene poi ricordare anche che il titolare della concessione su una spiaggia può vietare l’accesso agli animali nel proprio lido e stabilimento balneare o, al contrario, può chiedere al Comune un’autorizzazione a consentirne la presenza.
|